martedì 8 gennaio 2013


 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ANGSA SASSARI ONLUS

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede legale e durata

E' costituita, nel rispetto della normativa del Codice Civile, un'associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SASSARI – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in sigla “ANGSA SASSARI – ONLUS”, con sede legale in Sassari nella via A. Cervi n. 75.

L'associazione é una sezione locale della ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI - “ANGSA – ONLUS” ed è dotata di propria personalità giuridica oltre che di autonomia normativa sul piano organizzativo, gestionale e patrimoniale e di piena autonomia sostanziale e processuale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte verso soggetti terzi.

Non ha scopo di lucro ed é rigorosamente indipendente da influenze di partiti politici o gruppi analoghi.

Ha durata illimitata, salvo scioglimento.

Il presente Statuto è uniforme ai principi contenuti nello Statuto della ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI “ANGSA – ONLUS”.

Art. 2

Finalità e attività

Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Deseases and Disorders) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l’autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L’Associazione in favore degli autistici si propone di:

1.creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa;

2.svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della legge 266/91;

3.sostenere, stimolare, collaborare con “équipe” scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull’autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;

4.promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei  disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell’arte delle più recenti conoscenze;

5.instaurare rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;

6.promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali;

7.instaurare rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche;

8.instaurare rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

E' obbligo degli associati devolvere il patrimonio dell’Organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa alla sezione nazionale.

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “Onlus” dovranno essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3

Soci

Possono essere soci dell' ANGSA SASSARI ONLUS sia persone fisiche che giuridiche.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori e onorari.

Per quanto riguarda gli elementi distintivi, i criteri di ammissione e di nomina, la cessazione dell'appartenenza all'associazione e le modalità di esclusione dei soci, in armonia con quanto disciplinato dall'art. 5 dello Statuto Angsa Nazionale Onlus, si prevede che:

-sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, maggiori di età, accettano gli articoli dello Statuto e il regolamento interno, che condividano gli scopi e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il raggiungimento di tali obbiettivi;

-l'organo competente sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo;

-l'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto;

-all'atto di ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

-è facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari;

-tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;

-é espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

-il numero dei soci è illimitato;

-le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione sono da ritenersi a titolo gratuito e volontario;

-hanno diritto di voto tutti i soci (ordinari, sostenitori ed onorari) regolarmente iscritti  all'associazione al momento della convocazione dell'assemblea ed in regola con i pagamenti annuali se dovuti;

-l'Associazione può in caso di necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo;

-il socio volontario non potrà essere retribuito ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata;

-tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti, bilanci, registri;

-il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo;

-il socio può essere escluso per morosità o comportamento scorretto. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo; il comportamento scorretto verrà sancito da probiviri nominati dall'Assemblea; l'esclusione sarà comunicata a mezzo lettera unitamente alle motivazioni che l'hanno resa necessaria;

-i soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 4

Organi

L’Associazione ANGSA SASSARI ONLUS ha i seguenti organi:

1)L'Assemblea dei Soci

2)Il Presidente

3)I Vicepresidenti in numero di due

4)Il Consiglio Direttivo

5)Il Tesoriere

6)Il Segretario

7)IL Collegio dei Probiviri

8)Il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche sociali vengono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 5

Assemblea dei soci

L' assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o su proposta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando la richieda almeno un terzo dei soci.

La convocazione assembleare deve essere comunicata ai soci, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e la sede della riunione, almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: straordinaria se convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede o lo scioglimento dell'Associazione, ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le delibere vengono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori;

- propone iniziative;

- approva il bilancio ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;

- approva il programma annuale dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare tre deleghe in sostituzione di altri soci.

Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto da un segretario; il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è conservato a cura del Presidente presso la sede legale dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria approva le modifiche dello Statuto alla presenza dei 2/3 dei soci e con decisione della maggioranza dei presenti.

Art. 6

Presidente

ll Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità e ne è il portavoce ufficiale, vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, assume il personale se necessario, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Alla carica di Presidente possono essere eletti esclusivamente gli associati che siano anche familiari – intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale - di soggetti con Sindrome autistica e dei disturbi generalizzati e pervasivi dello sviluppo.

La carica di Presidente è incompatibile con qualunque forma di interesse professionale in campo specifico dell'Autismo e dei disturbi generalizzati e pervasivi dello sviluppo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall''altro Vicepresidente; in mancanza dell'uno e dell'altro, dal socio più anziano.

Art. 7

Vicepresidenti

I Vice Presidenti sono due e sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 8

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente e i Vicepresidenti. Il Presidente eletto nomina fra i componenti il Consiglio Direttivo il Segretario ed il Tesoriere.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o dai Vice Presidenti, o, per loro incarico dal Segretario, ed il Consiglio è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è effettuata con avviso scritto anche in via telematica, almeno cinque giorni prima della seduta.

Lo stesso deve essere inoltre convocato quando 1/3 dei Consiglieri ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio direttivo promuove e coordina le attività sociali vigilando sul loro corretto andamento, predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e stipula atti inerenti l'attività sociale.

Art. 9

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei registri contabili.

E' compito del Tesoriere, alla fine di ogni esercizio sociale, redigere il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Tesoriere gestisce i rapporti di conto corrente e di depositi di denaro, bancari o postali, congiuntamente con il Presidente o un suo delegato.

Art. 10

Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ed esegue le delibere adottate.

Art. 11

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea, ed elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, nonché tra costoro e i gli organi dell’Associazione. Lo stesso giudica, “ex bono et equo”,  senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all’interno dell’Associazione.

Il componente che risulti eventualmente in conflitto di interessi circa le decisioni cui è chiamato il Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

Art. 12

Collegio dei Revisori

E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea, di cui uno è iscritto nel registro dei revisori, e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto in seno al Collegio stesso.

Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia.

Si riunisce almeno una volta all’anno per l’esame del bilancio da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione. E’ obbligatorio prima dell’esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento di determinati lavori e attività sociali.

Essi non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 13

Cariche sociali e durata

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le stesse hanno durata di tre anni e, limitatamente alle cariche gestionali ed esecutive, non possono essere attribuite alla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 14

Bilancio e risorse economiche

Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del Tesoriere e fatti propri dal Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

I bilanci sono consultabili dagli associati.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti od eredità, contributi erogati da Enti Pubblici, rimborsi per le prestazioni di servizi nonché dalle quote associative ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi.

I rapporti di conto corrente e di depositi di denaro, bancari o postali, che vengono instaurati dall'Associazione portano la firma congiunta del Presidente o di un suo delegato e del Tesoriere.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il fondo sociale dell'Associazione proviene:

-dalle quote sociali e dalle quote di iscrizione versate dai soci nella misura fissata annualmente;

-dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone o enti pubblici o privati

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano e della Regione Autonoma Sardegna potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e per arricchire il suo patrimonio.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligo degli associati impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 15

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea convocata in via straordinaria alla quale debbono partecipare almeno i 4/5 dei socie e con il voto favorevole voto favorevole dei 3/4 dei soci.

L’avviso dell’Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r. con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione.

L’Assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e, a liquidazione avvenuta, delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 2, comma 5° del presente Statuto.

Art. 16

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le spese del presente atto e quelle dipendenti e conseguenti si convengono a carico dell’Associazione.

L'attività dell'Associazione consente di richiedere le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SASSARI
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede legale in Sassari