STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE ANGSA SASSARI ONLUS
Art.
1
Costituzione,
denominazione, sede legale e durata
E'
costituita, nel rispetto della normativa del Codice Civile, un'associazione
denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SASSARI –
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in sigla “ANGSA SASSARI –
ONLUS”, con sede legale in Sassari nella via A. Cervi n. 75.
L'associazione
é una sezione locale della ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI -
“ANGSA – ONLUS” ed è dotata di propria personalità giuridica oltre che di
autonomia normativa sul piano organizzativo, gestionale e patrimoniale e di
piena autonomia sostanziale e processuale e risponde con il proprio patrimonio
delle obbligazioni contratte verso soggetti terzi.
Non
ha scopo di lucro ed é rigorosamente indipendente da influenze di partiti
politici o gruppi analoghi.
Ha
durata illimitata, salvo scioglimento.
Il
presente Statuto è uniforme ai principi contenuti nello Statuto della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI “ANGSA – ONLUS”.
Art.
2
Finalità
e attività
Si
intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione
formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD
(International Classification of Deseases and Disorders) dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Si accetta che l’autismo sia la conseguenza di una
disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
L’Associazione
ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale. Promuove l’educazione specializzata,
l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli
operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con
disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto
inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel
rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.
L’Associazione
in favore degli autistici si propone di:
1.creare un
collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il
valore essenziale, come primaria componente educativa;
2.svolgere ed
organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della legge 266/91;
3.sostenere,
stimolare, collaborare con “équipe” scientifiche allo scopo di orientare la
ricerca verso studi sull’autismo, le sue cause ed i possibili rimedi.
Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza
sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli
interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e
nella società;
4.promuovere la
diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica e di operatori,
mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni
internazionali ufficiali dell’autismo e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato
dell’arte delle più recenti conoscenze;
5.instaurare
rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli
enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti
di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi
aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative,
sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di
ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle
finalità sociali;
6.promuovere,
costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali,
sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali
idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e
relazionali;
7.instaurare
rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative
allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone
autistiche;
8.instaurare
rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e
straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.
E’ fatto divieto di
svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione
di quelle ad esso direttamente connesse.
E'
obbligo degli associati devolvere il patrimonio dell’Organizzazione in caso di
suo scioglimento per qualunque causa alla sezione nazionale.
La
locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo
“Onlus” dovranno essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 3
Soci
Possono essere soci dell' ANGSA SASSARI ONLUS sia
persone fisiche che giuridiche.
I soci si distinguono in ordinari, sostenitori e
onorari.
Per quanto riguarda gli elementi distintivi, i criteri
di ammissione e di nomina, la cessazione dell'appartenenza all'associazione e
le modalità di esclusione dei soci, in armonia con quanto disciplinato
dall'art. 5 dello Statuto Angsa Nazionale Onlus, si prevede che:
-sono
ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, maggiori di età,
accettano gli articoli dello Statuto e il regolamento interno, che condividano
gli scopi e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il raggiungimento
di tali obbiettivi;
-l'organo
competente sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo;
-l'ammissione
è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella
quale dovrà specificare le proprie generalità. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003
tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati
per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto;
-all'atto
di ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale nella
misura fissata dal Consiglio Direttivo;
-è
facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari;
-tra
gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative;
-é
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa;
-il
numero dei soci è illimitato;
-le
attività svolte dai soci a favore dell'Associazione sono da ritenersi a titolo
gratuito e volontario;
-hanno
diritto di voto tutti i soci (ordinari, sostenitori ed onorari) regolarmente
iscritti all'associazione al momento
della convocazione dell'assemblea ed in regola con i pagamenti annuali se
dovuti;
-l'Associazione
può in caso di necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro
autonomo;
-il
socio volontario non potrà essere retribuito ma avrà diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute per l'attività prestata;
-tutti
i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti, bilanci,
registri;
-il
socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare
al Consiglio Direttivo;
-il
socio può essere escluso per morosità o comportamento scorretto. La morosità
deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo; il comportamento scorretto
verrà sancito da probiviri nominati dall'Assemblea; l'esclusione sarà
comunicata a mezzo lettera unitamente alle motivazioni che l'hanno resa
necessaria;
-i
soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote
versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Art.
4
Organi
L’Associazione ANGSA SASSARI ONLUS ha i seguenti organi:
1)L'Assemblea dei Soci
2)Il Presidente
3)I Vicepresidenti in
numero di due
4)Il Consiglio
Direttivo
5)Il Tesoriere
6)Il Segretario
7)IL Collegio dei
Probiviri
8)Il
Collegio dei Revisori
Tutte
le cariche sociali vengono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art.
5
Assemblea
dei soci
L'
assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
E'
convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o su proposta di almeno due
terzi dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando la
richieda almeno un terzo dei soci.
La
convocazione assembleare deve essere comunicata ai soci, con avviso scritto
contenente l'ordine del giorno e la sede della riunione, almeno sette giorni
prima rispetto alla data fissata per l'adunanza.
L'Assemblea può essere ordinaria o
straordinaria: straordinaria se convocata per la modifica dello Statuto o per
deliberare il trasferimento della sede o lo scioglimento dell'Associazione,
ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è valida in
prima convocazione se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto; in
seconda convocazione, se è presente almeno la metà degli aventi diritto al
voto. Le delibere vengono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea ordinaria:
- elegge il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori;
- propone iniziative;
- approva il bilancio ed il
rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale
dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di esprimere un
solo voto e può presentare tre deleghe in sostituzione di altri soci.
Le discussioni e le deliberazioni
sono riassunte in un verbale redatto da un segretario; il verbale è
sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è conservato a cura del
Presidente presso la sede legale dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria approva le
modifiche dello Statuto alla presenza dei 2/3 dei soci e con decisione della
maggioranza dei presenti.
Art. 6
Presidente
ll Presidente ha la legale
rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e
l'Assemblea.
Rappresenta l'Associazione di fronte
alle autorità e ne è il portavoce ufficiale, vigila sul buon andamento
amministrativo dell'Associazione, assume il personale se necessario, verifica
l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne
presenti la necessità.
Alla carica di Presidente possono
essere eletti esclusivamente gli associati che siano anche familiari – intesi
come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea
collaterale - di soggetti con Sindrome autistica e dei disturbi generalizzati e
pervasivi dello sviluppo.
La carica di Presidente è
incompatibile con qualunque forma di interesse professionale in campo specifico
dell'Autismo e dei disturbi generalizzati e pervasivi dello sviluppo.
In caso di assenza o impedimento, il
Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano; in caso di assenza o
impedimento anche di quest'ultimo, dall''altro Vicepresidente; in mancanza
dell'uno e dell'altro, dal socio più anziano.
Art. 7
Vicepresidenti
I Vice Presidenti sono due e
sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 8
Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da sette membri che durano
in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i
suoi componenti il Presidente e i Vicepresidenti. Il Presidente eletto nomina
fra i componenti il Consiglio Direttivo il Segretario ed il Tesoriere.
La convocazione del Consiglio
Direttivo è decisa dal Presidente o dai Vice Presidenti, o, per loro incarico
dal Segretario, ed il Consiglio è legalmente costituito quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è effettuata con avviso
scritto anche in via telematica, almeno cinque giorni prima della seduta.
Lo stesso deve essere inoltre
convocato quando 1/3 dei Consiglieri ne faccia richiesta, con indicazione degli
argomenti da trattare.
Le delibere devono avere il voto
della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente.
Il Consiglio direttivo promuove e
coordina le attività sociali vigilando sul loro corretto andamento, predispone
eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e
stipula atti inerenti l'attività sociale.
Art. 9
Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della
cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative
verifiche, controlla la tenuta dei registri contabili.
E'
compito del Tesoriere, alla fine di ogni esercizio sociale, redigere il
bilancio consuntivo e preventivo.
Il
Tesoriere gestisce i rapporti di conto corrente e di depositi di denaro,
bancari o postali, congiuntamente con il Presidente o un suo delegato.
Art. 10
Segretario
Il Segretario svolge la funzione di
verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ed
esegue le delibere adottate.
Art. 11
Collegio dei probiviri
Il
Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti
eletti dall’assemblea, ed elegge nel suo seno il Presidente.
Il
Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti,
nonché tra costoro e i gli organi dell’Associazione. Lo stesso giudica, “ex
bono et equo”, senza formalità di
procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
I
membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica
all’interno dell’Associazione.
Il componente che risulti eventualmente in conflitto
di interessi circa le decisioni cui è chiamato il Collegio deve essere
sostituito con un membro supplente.
Art.
12
Collegio
dei Revisori
E’
composto da tre membri eletti dall’Assemblea, di cui uno è iscritto nel
registro dei revisori, e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori
è eletto in seno al Collegio stesso.
Ha
il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità
dell’Associazione ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia.
Si
riunisce almeno una volta all’anno per l’esame del bilancio da sottoporre
all’Assemblea dei soci per l’approvazione. E’ obbligatorio prima dell’esame del
bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.
I
Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
controllo e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento di
determinati lavori e attività sociali.
Essi
non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno dell’Associazione.
Art.
13
Cariche sociali e durata
Tutte le
cariche sociali sono gratuite. Le stesse hanno durata di tre anni e,
limitatamente alle cariche gestionali ed esecutive, non possono essere
attribuite alla medesima persona per più di due mandati consecutivi.
Art. 14
Bilancio e
risorse economiche
Alla
fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del Tesoriere e
fatti propri dal Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre all'assemblea per l'approvazione.
I
bilanci sono consultabili dagli associati.
Gli
esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il
patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili ed immobili provenienti
da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti od eredità, contributi erogati da
Enti Pubblici, rimborsi per le prestazioni di servizi nonché dalle quote
associative ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Tutti i movimenti contabili devono essere supportati
da documenti giustificativi.
I rapporti di conto corrente e di depositi di
denaro, bancari o postali, che vengono instaurati dall'Associazione portano la
firma congiunta del Presidente o di un suo delegato e del Tesoriere.
Il patrimonio dell'Associazione è
costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a
qualsiasi titolo.
Il fondo sociale dell'Associazione
proviene:
-dalle quote sociali e dalle quote di
iscrizione versate dai soci nella misura fissata annualmente;
-dai contributi, donazioni, lasciti in
denaro o in natura provenienti da persone o enti pubblici o privati
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il
regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano e della Regione
Autonoma Sardegna potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i
finanziamenti all'Associazione e per arricchire il suo patrimonio.
E’
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della
organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto, o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E' obbligo degli associati impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle a esse direttamente connesse.
Art. 15
Scioglimento
Lo
scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea convocata
in via straordinaria alla quale debbono partecipare almeno i 4/5 dei socie e
con il voto favorevole voto favorevole dei 3/4 dei soci.
L’avviso
dell’Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell’Associazione deve
essere inviato a mezzo raccomandata a.r. con almeno 60 giorni di anticipo dalla
data dell’unica convocazione.
L’Assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi
dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e, a liquidazione avvenuta, delibererà
in merito alla destinazione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 2, comma
5° del presente Statuto.
Art.
16
Disposizioni
finali
Per
tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.
Le
spese del presente atto e quelle dipendenti e conseguenti si convengono a
carico dell’Associazione.
L'attività
dell'Associazione consente di richiedere le agevolazioni fiscali di cui al
Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.